martedì 11 novembre 2014

Nel mercato immobiliare sono indispensabili i professionisti della vendita

Comunicato Direzione Nazionale FIMAA
(segnalazione effettuata da "Sei un Agente Immobiliare se...")
RETTIFICA DEL PRESIDENTE FIMAA ITALIA VALERIO ANGELETTI ALL’ARTICOLO PUBBLICATO SUL PORTALE LAVORO E FINANZA IN TEMA DI COMPRAVENDITE IMMOBILIARI (segnalazione effettuata da "Sei un Agente Immobiliare se...")
Spettabile Redazione, nei giorni scorsi sono pervenute alla nostra attenzione alcune segnalazioni da parte degli associati Fimaa-Confcommercio, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, relative ad un articolo pubblicato il 22 agosto 2014, intitolato: “Come risparmiare sull’acquisto di una casa proposta da un’agenzia immobiliare” (http://lavoroefinanza.soldionline.it/come-risparmiare-sulla…), a firma di Nicolò Tricarico, ove nel testo, che vorrebbe essere una guida al risparmio, in realtà si suggerisce al lettore come aggirare le norme che regolano l’attività della mediazione immobiliare e dunque il relativo diritto alla provvigione spettante al mediatore.
L’articolo indica, infatti, ai lettori alcune modalità illecite “di risparmio” che, se eseguite nella pratica, porterebbero il cliente stesso a tentare una “truffa” nei confronti degli agenti immobiliari, correndo il rischio di dover pagare oltre la provvigione, spettante di diritto al mediatore, anche le costose spese legali relative alla causa.
Con la presente vogliamo pertanto mettere ordine sulla questione, facendo appello al diritto di rettifica ai sensi dell'art. 8 Legge n. 47/1948.
Nell’articolo si guida il lettore-consumatore attraverso un percorso “disinformativo” che lo porta a intraprendere comportamenti furbeschi che arrecano danno ad egli stesso oltre che al mediatore immobiliare: il vostro redattore, infatti, ignora palesemente che il codice civile all’articolo 1755 prevede il pagamento della mediazione indipendentemente dall’estinzione o meno dell’incarico di esclusiva. Altresì, il redattore pare ignorare anche l’articolo 1754 codice civile che qualifica il mediatore come “colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Pertanto, ricordando che ogni contratto di compravendita essendo trascritto offre al mediatore la possibilità di avere sempre riscontro di colui che l’ha raggirato, ribadiamo che l’attività professionale degli agenti immobiliari è regolata oltre che dal codice civile anche dall’apposita Legge n. 39/1989 e successive modifiche, che sancisce che l’attività di mediazione è consentita solo agli iscritti nell’apposita sezione del Rea, istituita presso le Camere di Commercio: solo costoro infatti sono mediatori immobiliari e possono dunque vantare il diritto alla provvigione. L’agente immobiliare, inoltre, ha una rilevanza economica e sociale particolare: è tenuto, infatti, a rispettare tutta una serie di obblighi tra cui la corresponsabilità in solido per la registrazione dei contratti ed è altresì l’unico professionista che interviene in prima persona nella stipula del contratto tra le parti, venendo menzionato all’interno dei rogiti notarili.
In un articolo che vuole informare mettendo in guardia i consumatori dalla insidie che si possono celare in tema di compravendite immobiliari, ci saremmo aspettati di leggere tutta una serie di utili consigli per sfuggire dalle trappole di possibili truffatori: a partire dalla verifica dell’abilitazione dell’agente immobiliare attraverso la consultazione del registro pubblico (Rea) delle Camere di commercio (dato che l’attività svolta da un agente abusivo non è soggetta ad alcun diritto del pagamento della mediazione), alle modalità di denuncia dei falsi mediatori, alle richieste di risarcimento per provvigione pagata ad abusivo, fino all’importanza di stipulare dettagliati contratti di mediazione, nei quali siano regolamentate le posizioni delle parti nei confronti del mediatore, la natura del conferimento dell’incarico, la misura della provvigione e la responsabilità in caso di inadempimento.
Solo in questo modo è possibile evitare l’instaurarsi di prolungati contenziosi e tutelare le parti da richieste arbitrarie di mediatori abusivi.
Valerio Angeletti
Presidente Nazionale Fimaa-Confcommercio
Comunicato Direzione Nazionale FIMAA
(segnalazione effettuata da "Sei un Agente Immobiliare se...")

RETTIFICA DEL PRESIDENTE FIMAA ITALIA VALERIO ANGELETTI ALL’ARTICOLO PUBBLICATO SUL PORTALE LAVORO E FINANZA IN TEMA DI COMPRAVENDITE IMMOBILIARI (segnalazione effettuata da "Sei un Agente Immobiliare se...")

Spettabile Redazione, nei giorni scorsi sono pervenute alla nostra attenzione alcune segnalazioni da parte degli associati Fimaa-Confcommercio, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, relative ad un articolo pubblicato il 22 agosto 2014, intitolato: “Come risparmiare sull’acquisto di una casa proposta da un’agenzia immobiliare” (http://lavoroefinanza.soldionline.it/come-risparmiare-sullacquisto-di-una-casa-proposta-da-unagenzia-immobiliare-79844.html#steps_5), a firma di Nicolò Tricarico, ove nel testo, che vorrebbe essere una guida al risparmio, in realtà si suggerisce al lettore come aggirare le norme che regolano l’attività della mediazione immobiliare e dunque il relativo diritto alla provvigione spettante al mediatore.

L’articolo indica, infatti, ai lettori alcune modalità illecite “di risparmio” che, se eseguite nella pratica, porterebbero il cliente stesso a tentare una “truffa” nei confronti degli agenti immobiliari, correndo il rischio di dover pagare oltre la provvigione, spettante di diritto al mediatore, anche le costose spese legali relative alla causa.

Con la presente vogliamo pertanto mettere ordine sulla questione, facendo appello al diritto di rettifica ai sensi dell'art. 8 Legge n. 47/1948.

Nell’articolo si guida il lettore-consumatore attraverso un percorso “disinformativo” che lo porta a intraprendere comportamenti furbeschi che arrecano danno ad egli stesso oltre che al mediatore immobiliare: il vostro redattore, infatti, ignora palesemente che il codice civile all’articolo 1755 prevede il pagamento della mediazione indipendentemente dall’estinzione o meno dell’incarico di esclusiva. Altresì, il redattore pare ignorare anche l’articolo 1754 codice civile che qualifica il mediatore come “colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Pertanto, ricordando che ogni contratto di compravendita essendo trascritto offre al mediatore la possibilità di avere sempre riscontro di colui che l’ha raggirato, ribadiamo che l’attività professionale degli agenti immobiliari è regolata oltre che dal codice civile anche dall’apposita Legge n. 39/1989 e successive modifiche, che sancisce che l’attività di mediazione è consentita solo agli iscritti nell’apposita sezione del Rea, istituita presso le Camere di Commercio: solo costoro infatti sono mediatori immobiliari e possono dunque vantare il diritto alla provvigione. L’agente immobiliare, inoltre, ha una rilevanza economica e sociale particolare: è tenuto, infatti, a rispettare tutta una serie di obblighi tra cui la corresponsabilità in solido per la registrazione dei contratti ed è altresì l’unico professionista che interviene in prima persona nella stipula del contratto tra le parti, venendo menzionato all’interno dei rogiti notarili.

In un articolo che vuole informare mettendo in guardia i consumatori dalla insidie che si possono celare in tema di compravendite immobiliari, ci saremmo aspettati di leggere tutta una serie di utili consigli per sfuggire dalle trappole di possibili truffatori: a partire dalla verifica dell’abilitazione dell’agente immobiliare attraverso la consultazione del registro pubblico (Rea) delle Camere di commercio (dato che l’attività svolta da un agente abusivo non è soggetta ad alcun diritto del pagamento della mediazione), alle modalità di denuncia dei falsi mediatori, alle richieste di risarcimento per provvigione pagata ad abusivo, fino all’importanza di stipulare dettagliati contratti di mediazione, nei quali siano regolamentate le posizioni delle parti nei confronti del mediatore, la natura del conferimento dell’incarico, la misura della provvigione e la responsabilità in caso di inadempimento.

Solo in questo modo è possibile evitare l’instaurarsi di prolungati contenziosi e tutelare le parti da richieste arbitrarie di mediatori abusivi.

Valerio Angeletti
Presidente Nazionale Fimaa-Confcommercio

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